Cosa accade alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (50%) e per il risparmio energetico (65%) quando cambia la proprietà di un immobile?
Rimangono al vecchio proprietario o passano al nuovo?
E cosa succede anche nel caso di affittuari o comodatari che stanno godendo delle detrazioni e che nel frattempo cambiano casa?
Cerchiamo di chiarire tutti i dubbi in merito, portando anche alcuni esempi esplicativi.
Detrazioni fiscali e vendita dell’immobile
Quando l’immobile su cui sono state eseguite le opere viene venduto o trasferito per atto tra vivi prima che sia terminato il periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alle quote rimanenti del beneficio fiscale è trasferito, salvo diversi accordi tra le parti, all’acquirente dell’unità immobiliare. Ciò significa che, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, la detrazione passa direttamente all’acquirente dell’immobile.
Facciamo un esempio.
Il proprietario iniziale esegue sul suo edificio delle opere e comincia a beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie.
La normativa prevede che il beneficio sia ripartito in quote annuali per la durata di 10 anni. Se ipoteticamente dopo 4 anni che beneficia della detrazione fiscale (e quindi delle prime 4 quote) il titolare dell’immobile decide di vendere e nell’atto di compravendita non si riportano indicazioni sulla persona a cui spetterà la detrazione dal momento del rogito, l’agevolazione fiscale passerà automaticamente all’acquirente.
Quest’ultimo potrà quindi beneficiarne a partire dalla quinta rata, fino alla decima. Il numero e l’importo singolo e totale delle rate restano invariati, cambia solo il beneficiario, che fino al momento del rogito sarà il vecchio proprietario, mentre successivamente al rogito lo diventerà l’acquirente/nuovo proprietario.
Tuttavia il proprietario e l’acquirente possono concordare diversamente e specificare la loro decisione nell’atto. Pertanto le parti sono libere di decidere se le quote rimanenti della detrazione spetteranno al vecchio proprietario o passeranno al nuovo.
Qualora decidessero di lasciarle al vecchio proprietario diventa molto importante chiarirlo nell’atto. In questo caso al vecchio proprietario spetteranno anche le quote rimanenti della detrazione fiscale.
Detrazioni fiscali e decesso del proprietario
Quando avviene il decesso dell’avente diritto alla detrazione, questa si trasferisce, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Anche in questo caso è bene fare degli esempi perché la regola citata non è facilmente applicabile in tutte le situazioni.
Un padre lascia in eredità ai suoi figli un immobile ciascuno. Per uno di questi immobili al momento del decesso sta beneficiando della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (o della detrazione sul risparmio energetico).
In conseguenza al passaggio di proprietà degli immobili con atto di successione, la detrazione fiscale sarà trasferita al figlio che diventerà proprietario dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori agevolabili. Il figlio beneficerà delle quote restanti che spetterebbero ancora al padre. Agli altri figli non toccherà alcuna parte della detrazione, in quanto non risulteranno detentori di quell’immobile specifico.
Un’altra situazione frequente è quando un padre lascia in eredità a più persone un unico immobile di cui sta godendo del beneficio fiscale per le ristrutturazioni edilizie (o per il risparmio energetico). In questo caso ogni erede risulterà proprietario dell’immobile per la quota che gli spetta e la detrazione fiscale verrà ripartita fra di essi in base alle quote di proprietà.
Detrazioni fiscali e trasferimento dell’inquilino o del comodatario
La normativa sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico prevede che possano beneficiare delle agevolazioni non solo i proprietari degli immobili ma anche i detentori.
Fra questi ultimi vi sono ad esempio gliinquilini e i comodatari, a patto che sostengano le spese per i lavori e siano a loro intestati bonifici e fatture.
Nel caso in cui, successivamente all’avvio di una detrazione fiscale, cessi lo stato di locazione o di comodato, il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che ha pagato gli interventi non viene meno. Ciò significa che l’inquilino o il comodatario che si trasferisce altrove continuerà a beneficiare della detrazione fiscale fino a conclusione del periodo previsto.
A differenza di quanto detto per la vendita degli immobili, per la quale si può decidere se lasciare successivamente al rogito le quote rimanenti della detrazione al vecchio proprietario o trasferirle al nuovo, nella situazione dell’inquilino o del comodatario non c’è scelta qualora questi si trasferiscano. La detrazione rimane all’inquilino o comodatario e nulla spetta al proprietario dell’immobile.
Fonte: https://www.lavorincasa.it/